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10 minuti di letturaAggiornata il 30 settembre 202633 fonti ufficiali

Lista di controllo partita IVA, privacy e cookie

Il sito della tua attività è in regola?

Dieci minuti sul tuo sito: cosa ci deve essere per legge, a chi tocca ogni punto e dove sta scritto. Partita IVA, dati dell'impresa, privacy, cookie e banner, ordini professionali, vendita online e accessibilità.

Il sito d'esempio di Studio Commerciale Velmora

Anche il sito vetrina di una piccola attività ha qualche obbligo: la partita IVA in home page, un'informativa privacy, i cookie trattati come chiede il Garante. Chi è iscritto a un ordine o vende online ne ha qualcuno in più. Qui li controlli uno alla volta, e per ognuno trovi a chi tocca e la legge da cui viene.

Le fonti

Testi di legge e pagine del Garante privacy, letti il 30 settembre 2026. Quando nemmeno le fonti chiudono una questione, lo scriviamo.

Cosa ti serve

Il sito aperto sul telefono o sul computer, la visura camerale o il certificato di attribuzione della partita IVA per confrontare i numeri, e il contatto di chi ti ha fatto il sito per le domande sui cookie.

In breve: i controlli e a chi toccano

La colonna in mezzo ti dice se un controllo ti riguarda. Se non ti riguarda, salta il capitolo.

Cosa controlliA chi toccaDove sta scritto
Partita IVA in home pageA chi ha la partita IVA, anche con un sito solo vetrinaDPR 633/1972, art. 35; dal 2027 Testo unico IVA, art. 68
Nome, sede, numero REA, emailA tutti, come buona regolaD.Lgs. 70/2003, art. 7
Capitale versato, liquidazione, socio unicoS.r.l., S.p.A. e S.a.p.A. con un sitoCodice civile, art. 2250
Informativa privacyA chi raccoglie dati dal sito: in pratica a quasi tuttiGDPR, artt. 12 e 13
Banner e consenso per i cookieSolo con cookie di profilazione, o statistiche fuori dalle condizioni del GaranteCodice privacy, art. 122; linee guida del Garante del 2021
Ordine, numero di iscrizione, codice deontologicoA chi è iscritto a un ordine o a un collegio professionaleD.Lgs. 70/2003, art. 7, lett. f
Niente sconti né promozioniProfessioni sanitarieLegge 145/2018, comma 525
Informazioni, recesso, pulsanti d'ordineA chi vende online a clienti privatiCodice del consumo, artt. 49-59
AccessibilitàA chi vende online e supera le soglie della microimpresaD.Lgs. 82/2022
Passo successivo02 · La partita IVA in home page

La partita IVA in home page

A chi tocca: a chiunque abbia la partita IVA e un sito, anche se il sito serve solo a farsi trovare. L'Agenzia delle Entrate l'ha chiarito nel 2006 con la Risoluzione 60/E: l'obbligo vale «per tutti i soggetti passivi Iva», anche quando il sito serve «solamente per scopi pubblicitari».

Dove sta scritto: l'art. 35 del DPR 633/1972 vuole il numero di partita IVA «nella home-page dell'eventuale sito web». Dal 1° gennaio 2027 quell'articolo lascia il posto all'art. 68 del Testo unico IVA (D.Lgs. 10/2026), che ripete la stessa frase: per te non cambia niente.

Controlla sul tuo sito

  1. Apri la home del sito, non una pagina interna come «Contatti».
  2. Scorri fino in fondo: di solito la partita IVA sta nel piè di pagina, che compare in tutte le pagine.
  3. Confronta le 11 cifre con quelle della visura o del certificato di attribuzione.
Passo successivo03 · Nome, sede e registro delle imprese

Nome, sede e registro delle imprese

A chi tocca: a tutti, come buona regola. Alle S.r.l. e alle S.p.A. come obbligo sicuro, qui sotto.

La legge sul commercio elettronico (D.Lgs. 70/2003, art. 7) chiede a chi offre servizi in rete di rendere accessibili «in modo diretto e permanente»:

  • nome, denominazione o ragione sociale;
  • domicilio o sede legale;
  • i recapiti per contattarti in fretta, email compresa (capitolo 4);
  • il numero di iscrizione al REA o al registro delle imprese;
  • se la tua attività ha bisogno di una licenza o di un'autorizzazione, i suoi estremi e l'autorità che vigila;
  • la partita IVA.

Per un sito vetrina, che in rete non vende niente, non abbiamo trovato una sentenza o una nota ufficiale italiana che dica in chiaro se l'articolo vale. La direttiva europea da cui viene la legge (2000/31/CE, considerando 18) comprende però anche i servizi che il cliente non paga, come «l'offerta di informazioni o comunicazioni commerciali in linea». Consideralo una buona regola, e con buona probabilità anche un obbligo: sono poche righe nel piè di pagina, da tenere aggiornate (comma 2).

Se sei una S.r.l. o una S.p.A.

Qui l'obbligo è sicuro. L'ultimo comma dell'art. 2250 del codice civile chiede alle S.r.l. (anche semplificate), alle S.p.A. e alle S.a.p.A. che hanno un sito di pubblicarci la sede, l'ufficio del registro delle imprese e il numero di iscrizione, il capitale effettivamente versato che risulta dall'ultimo bilancio, l'eventuale stato di liquidazione e, se c'è, il socio unico. Per ditte individuali, s.n.c. e s.a.s. questa regola del sito non vale.

Controlla sul tuo sito

  1. Nel piè di pagina cerca il nome esatto dell'impresa, l'indirizzo della sede, il numero REA e la partita IVA.
  2. Se sei una S.r.l. o una S.p.A., cerca anche il capitale versato e, se la società ha un solo socio, la dicitura «socio unico».
  3. Confronta tutto con la visura aggiornata: se hai spostato la sede o cambiato il capitale, correggi anche il sito.
Passo successivo04 · Contatti: l'email sì, la PEC no

Contatti: l'email sì, la PEC no

A chi tocca: a tutti, come buona regola (vedi il capitolo 3).

L'art. 7 del D.Lgs. 70/2003 chiede gli estremi per contattarti «rapidamente» e comunicare con te «direttamente», compreso l'indirizzo di posta elettronica. Il modulo di contatto va bene, ma l'articolo chiede anche l'indirizzo email scritto.

La PEC sul sito non la chiede nessuna norma che abbiamo trovato: l'art. 7 parla di posta elettronica, non di PEC. L'impresa deve avere un domicilio digitale nel registro delle imprese, e quello è un altro obbligo.

Se nel sito c'è il pulsante per scriverti su WhatsApp, nomina WhatsApp nell'informativa privacy fra i canali da cui ricevi messaggi. Indicazioni del Garante su questo caso non ne abbiamo trovate: è un consiglio, non un obbligo scritto.

Controlla sul tuo sito

  1. Cerca un indirizzo email scritto per intero, fuori dal modulo.
  2. Mandati un messaggio dal modulo e controlla che arrivi, anche nella posta indesiderata.
  3. Se hai il pulsante WhatsApp, apri l'informativa e cerca la parola «WhatsApp».
Passo successivo05 · L'informativa privacy

L'informativa privacy

A chi tocca: a chi raccoglie dati dal sito, con un modulo, un'email, una prenotazione o WhatsApp. In pratica a quasi tutti.

Il GDPR (art. 13) chiede di informare la persona nel momento in cui ti dà i suoi dati, in forma «concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro» (art. 12). L'informativa deve dire:

  • chi sei e come contattarti: il «titolare» è la tua attività;
  • per cosa usi i dati e su quale base giuridica; se ti basi sul «legittimo interesse», quale. Se rispondi a chi ti chiede un preventivo, di solito la base sono le «misure precontrattuali adottate su richiesta» della persona (art. 6);
  • a chi arrivano i dati, per esempio chi ospita il sito o il servizio che gestisce il modulo;
  • se i dati escono dall'Unione europea, e con quali garanzie;
  • per quanto tempo li tieni, o con quale criterio;
  • i diritti della persona: vedere i suoi dati, correggerli, cancellarli, limitarne l'uso, opporsi, riaverli per portarli altrove;
  • che può fare reclamo al Garante privacy;
  • se dare i dati è obbligatorio e cosa succede se non li dà;
  • se chiedi il consenso, che si può ritirare quando si vuole;
  • se ci sono decisioni automatiche o profilazione.

Il responsabile della protezione dei dati va indicato solo se ce l'hai: una piccola attività di solito non ce l'ha.

Se il sito non ha modulo e non usa cookie, di solito chi lo ospita registra comunque gli indirizzi IP dei visitatori. Nelle risposte sui cookie il Garante scrive che l'informativa serve «sempre»; per un sito senza nemmeno i cookie tecnici non abbiamo trovato una frase esplicita. Una pagina privacy breve conviene tenerla lo stesso.

Controlla sul tuo sito

  1. Cerca nel piè di pagina il link all'informativa privacy e aprilo.
  2. Controlla che il titolare sia la tua attività, con i tuoi recapiti, e non l'agenzia che ha fatto il sito.
  3. Guarda se accanto al modulo di contatto c'è il link all'informativa: chi ti scrive la deve poter leggere in quel momento.
  4. Scorri l'elenco qui sopra e segna le voci che mancano.

Attenzione: un'informativa copiata da un altro sito parla dei fornitori, degli scopi e dei tempi di un'altra attività. Se nella tua compaiono servizi che non usi, come newsletter, pagamenti o pubblicità, va riscritta sui tuoi dati.

Passo successivo06 · Cookie e banner

A chi tocca: a tutti i siti. Cosa devi fare dipende dai cookie che il tuo sito usa.

Cosa usa il sitoBanner e consensoInformativa
Solo cookie tecnici: il sito funziona, ricorda la lingua o il carrelloNoSì, anche dentro l'informativa privacy
Statistiche su un solo sito, con IP mascherato, dati aggregati, senza incroci con altri dati né passaggi ad altriNo, valgono come i tecniciSì
Statistiche fuori da queste condizioniSì, prima di attivarleSì
Cookie di profilazione, per esempio per la pubblicità mirataSì, prima di attivarliSì

Le regole vengono dall'art. 122 del Codice privacy, dalle linee guida del Garante del 10 giugno 2021 e dalle sue risposte alle domande frequenti sui cookie (FAQ 4, 5 e 12).

Se il banner serve

  • Scorrere la pagina non vale come consenso.
  • La X che chiude il banner vale come rifiuto, e deve vedersi bene quanto gli altri comandi.
  • Non puoi chiudere il sito a chi rifiuta (il «cookie wall»), a meno di offrirgli un contenuto equivalente senza consenso.
  • Se la persona rifiuta, non riproporle il banner prima di sei mesi, salvo pochi casi: per esempio se cambiano i servizi esterni che usano i cookie.

Mappe, video e statistiche di Google

Una mappa di Google, un video di YouTube o i caratteri presi da un altro sito li carica un servizio esterno. Le linee guida del Garante non nominano i singoli servizi: se uno di questi imposta cookie di profilazione, serve il consenso. Chiedi a chi ti ha fatto il sito cosa caricano.

Su Google Analytics, nel 2022 il Garante ha giudicato illecito il trasferimento dei dati negli Stati Uniti fatto da un sito italiano. Nel 2023 la Commissione europea ha adottato una nuova decisione sugli Stati Uniti (2023/1795). Un provvedimento più recente del Garante su Google Analytics non l'abbiamo trovato, quindi non ti diciamo né che è vietato né che è a posto. Senza consenso, le statistiche devono stare nella seconda riga della tabella.

Controlla sul tuo sito

  1. Apri il sito in una finestra anonima del browser. Se compare un banner, chiudilo con la X: il sito deve restare usabile.
  2. Se il banner non c'è, cerca nell'informativa, o in una pagina sui cookie, quali cookie usa il sito.
  3. Chiedi a chi ti ha fatto il sito l'elenco dei cookie e dei servizi esterni che carica (statistiche, mappe, video, caratteri, chat, pubblicità) e, per ognuno, in quale riga della tabella sta.

Attenzione: una proposta europea, il «Digital Omnibus» del novembre 2025, porterebbe le regole sui cookie dentro il GDPR. Al 30 settembre 2026 non risulta approvata: valgono l'art. 122 del Codice privacy e le linee guida del 2021. Se passa, questa parte cambia.

Passo successivo07 · Se sei iscritto a un ordine

Se sei iscritto a un ordine

A chi tocca: a chi esercita una professione con un ordine o un collegio, come avvocati, commercialisti, architetti, ingegneri, geometri e le professioni sanitarie.

Per le professioni regolamentate l'art. 7 del D.Lgs. 70/2003 aggiunge tre voci:

  • l'ordine a cui sei iscritto e il numero di iscrizione;
  • il titolo professionale e lo Stato in cui l'hai ottenuto;
  • il riferimento alle norme professionali e al codice deontologico, e dove si possono leggere: per esempio un link alla pagina del tuo ordine.

Sulla pubblicità vale il DPR 137/2012 (art. 4): puoi parlare di attività, specializzazioni, titoli, studio e compensi, con messaggi veritieri e corretti, nel rispetto del segreto professionale e senza essere equivoco, ingannevole o denigratorio. Se sbagli, è un illecito disciplinare e anche una violazione del Codice del consumo.

Professioni sanitarie: niente sconti né promozioni

Per medici, dentisti, veterinari, fisioterapisti, psicologi e le altre professioni sanitarie con un ordine c'è un limite in più. Il comma 525 della legge 145/2018, riscritto nel 2023 dal DL 69/2023, vale anche per le strutture sanitarie private ed esclude dalle comunicazioni «qualsiasi elemento di carattere attrattivo e suggestivo, tra cui comunicazioni contenenti offerte, sconti e promozioni, che possa determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari». Se non lo rispetti, procede il tuo ordine e segnala il caso all'AGCOM (comma 536).

Controlla sul tuo sito

  1. Cerca nel piè di pagina o in «Chi siamo» l'ordine, il numero di iscrizione e il titolo.
  2. Controlla che ci sia il link al codice deontologico.
  3. Se sei una professione sanitaria, rileggi la home e le pagine dei servizi e togli sconti, pacchetti e «prima visita gratis».

Attenzione: il tuo ordine può avere regole sulla pubblicità più strette di queste. Non le abbiamo lette una per una: chiedile all'ordine.

Passo successivo08 · Se vendi online

Se vendi online

A chi tocca: a chi vende dal sito a clienti privati, con carrello e pagamento. Anche gli ordini presi per telefono o su WhatsApp e consegnati a casa possono essere contratti a distanza: se lavori così, chiedi a un professionista quali di queste regole valgono per te.

Le condizioni di vendita conviene fartele scrivere da un avvocato. Qui trovi le voci da controllare.

  • Prima dell'acquisto (Codice del consumo, art. 49): chi sei, indirizzo, telefono ed email, caratteristiche del prodotto, prezzo totale con tasse e spese di consegna, pagamento e consegna, diritto di recesso con il modulo tipo, garanzia legale.
  • Recesso: il cliente ha 14 giorni per ripensarci senza dare motivi (art. 52). Le eccezioni sono nell'art. 59, per esempio i prodotti su misura o quelli che rischiano di deteriorarsi o scadere in fretta.
  • Il pulsante che chiude l'ordine deve dire «ordine con obbligo di pagare» o una formula altrettanto chiara (art. 51). Se non lo dice, il cliente non è vincolato.
  • Dal 19 giugno 2026 serve una funzione per recedere online, indicata con le parole «recedere dal contratto qui» o simili, ben visibile per tutto il periodo di recesso. Il cliente conferma con «conferma recesso» e riceve una ricevuta con data e ora (art. 54-bis, aggiunto dal D.Lgs. 209/2025).
  • Dal 27 settembre 2026 il promemoria sulla garanzia legale di due anni si dà con l'«avviso armonizzato» dell'art. 65-ter (D.Lgs. 30/2026).
  • Prima dell'ordine spiega i passi per concludere il contratto, come lo archivi, come si correggono gli errori di inserimento e in che lingue si può concludere. Le condizioni generali devono potersi salvare (D.Lgs. 70/2003, art. 12).
  • Se ti sei impegnato a usare un organismo di conciliazione (ADR), indicalo sul sito e nelle condizioni di vendita, con l'indirizzo web dell'organismo (art. 141-sexies).

Controlla sul tuo sito

  1. Fai un ordine di prova e fermati prima di pagare: leggi cosa dice il pulsante finale.
  2. Cerca la funzione «recedere dal contratto qui»: se non c'è, chiedila a chi gestisce il negozio online.
  3. Cerca «ODR» nel piè di pagina e nelle condizioni di vendita.

Attenzione: il link alla piattaforma europea ODR non serve più. La piattaforma ha smesso di ricevere reclami il 20 marzo 2025 e il regolamento che la prevedeva è abrogato dal 20 luglio 2025 (Reg. UE 2024/3228). Se il link è ancora nel sito, toglilo: porta a un servizio chiuso.

Passo successivo09 · Accessibilità: quando è un obbligo

Accessibilità: quando è un obbligo

A chi tocca: a chi vende online e supera le soglie della microimpresa, e alle aziende private molto grandi.

Per il sito vetrina di una piccola attività l'accessibilità non è un obbligo di legge. Fra i servizi elencati dal D.Lgs. 82/2022, quello che può toccare una piccola attività è il commercio elettronico. La legge 4/2004 riguarda i privati con un fatturato medio degli ultimi tre anni sopra i 500 milioni di euro.

Se vendi online, il decreto esenta «le microimprese che forniscono servizi» (art. 3). Microimpresa vuol dire meno di 10 persone e un fatturato annuo, o un totale di bilancio, fino a 2 milioni di euro (art. 2). Il decreto mette il commercio elettronico fra i servizi, quindi l'esenzione sembra coprire anche il negozio online; una nota del MIMIT o dell'AgID che lo dica in chiaro però non l'abbiamo trovata. Sopra queste soglie, il negozio online deve essere accessibile.

Controlla sul tuo sito

  1. Se il sito non vende online, questo obbligo non ti tocca.
  2. Se vende, conta le persone che lavorano nell'impresa e guarda il fatturato dell'ultimo anno.
  3. Sopra le soglie, o nel dubbio, parlane con un professionista e con chi ti ha fatto il sito.

Rifai questo controllo quando cambi sede, forma della società o fornitore del sito, e quando aggiungi statistiche, un modulo o un negozio online. Se il Digital Omnibus viene approvato, le regole sui cookie cambieranno: prima di toccare il banner, ricontrolla le fonti in fondo alla pagina.

PoiGli errori da evitare

Gli errori da evitare

Mettere la partita IVA solo nella pagina «Contatti»

La legge la vuole nella home page. Se sta solo in una pagina interna, aggiungila nel piè di pagina, che compare anche in home.

Copiare l'informativa privacy da un altro sito

Titolare, fornitori, scopi e tempi di conservazione restano quelli di un'altra attività. L'art. 13 del GDPR chiede che l'informativa parli dei tuoi.

Dimenticare il capitale versato sul sito della S.r.l.

L'art. 2250 del codice civile lo chiede alle S.r.l. e alle S.p.A. che hanno un sito, insieme a sede, numero di iscrizione, eventuale liquidazione e socio unico.

Contare lo scorrimento della pagina come consenso

Per il Garante scorrere non è consenso. I cookie di profilazione partono solo dopo una scelta chiara della persona, per esempio il pulsante per accettare del banner.

Un banner senza modo di rifiutare

La X che chiude il banner vale come rifiuto e deve vedersi quanto il pulsante per accettare. Chi rifiuta deve poter usare il sito.

Sconti e «prima visita gratis» sul sito di uno studio sanitario

Il comma 525 della legge 145/2018 esclude dal 2019 gli elementi promozionali dalle comunicazioni delle professioni sanitarie e, dal 2023, nomina in chiaro offerte, sconti e promozioni. Procede l'ordine, che segnala il caso all'AGCOM.

Lasciare il link alla piattaforma ODR

La piattaforma europea è chiusa: reclami fermi dal 20 marzo 2025, regolamento abrogato dal 20 luglio 2025. Il link porta a un servizio che non c'è più.

Lasciare i dati vecchi dopo un trasloco

L'art. 7 del D.Lgs. 70/2003 chiede di tenere aggiornate le informazioni. Quando cambi sede, telefono o email, cambia anche il piè di pagina.

Domande frequenti

È obbligatorio mettere la partita IVA sul sito?

Sì, se hai la partita IVA, e va nella home page: lo dice l'art. 35 del DPR 633/1972, e dal 2027 l'art. 68 del Testo unico IVA. Vale anche per il sito che serve solo a farsi pubblicità (Risoluzione 60/E del 2006 dell'Agenzia delle Entrate).

Un sito vetrina deve avere la privacy policy?

Se raccoglie dati con un modulo, un'email o una prenotazione, sì: art. 13 del GDPR. Anche con i soli cookie tecnici il Garante scrive che l'informativa serve sempre. Per un sito senza modulo e senza cookie una frase esplicita non l'abbiamo trovata: una pagina breve conviene tenerla.

Il banner dei cookie è obbligatorio?

Solo se il sito usa cookie che chiedono il consenso: quelli di profilazione, o statistiche fuori dalle condizioni del Garante. In quel caso il Garante indica il banner per chiedere il consenso, ma ammette anche altri modi, purché il consenso resti valido (FAQ 11). Con i soli cookie tecnici il banner non serve (FAQ 12): basta scriverlo nell'informativa.

Per i cookie tecnici serve il consenso?

No, serve solo l'informativa. Lo stesso vale per le statistiche con IP mascherato, dati aggregati e senza incroci con altri dati (FAQ 4 e 5 del Garante e linee guida del 2021).

Posso usare Google Analytics senza banner?

Dipende da come è impostato. Senza consenso le statistiche devono rispettare le condizioni del Garante (FAQ 4 e linee guida del 2021): IP mascherato, dati aggregati, niente incroci né passaggi ad altri. Un provvedimento del Garante su Google Analytics successivo alla decisione UE-USA del 2023 non l'abbiamo trovato. Nel dubbio, chiedi il consenso prima di attivarlo.

La PEC va messa sul sito?

Non abbiamo trovato nessuna norma che lo chieda. L'art. 7 del D.Lgs. 70/2003 chiede sul sito un indirizzo email. La PEC l'impresa la deve avere come domicilio digitale nel registro delle imprese.

L'accessibilità è obbligatoria per il sito di un'azienda privata?

Per il sito vetrina di una piccola attività no. Per il negozio online sì (D.Lgs. 82/2022), tranne per le microimprese: meno di 10 persone e fatturato o bilancio fino a 2 milioni. Dal testo l'esenzione sembra coprire il negozio online, ma nessuna nota ufficiale lo conferma. La legge 4/2004 riguarda i privati sopra i 500 milioni di fatturato.

Serve ancora il link alla piattaforma ODR?

No. Il regolamento che lo chiedeva è abrogato dal 20 luglio 2025 e la piattaforma è chiusa. Resta l'obbligo di indicare l'organismo di conciliazione (ADR), se ti sei impegnato a usarlo.

Uno studio dentistico può fare promozioni sul sito?

Di regola no. Il comma 525 della legge 145/2018, nel testo del 2023, esclude dalle comunicazioni delle professioni sanitarie gli elementi attrattivi, «tra cui comunicazioni contenenti offerte, sconti e promozioni, che possa determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari». Sul singolo caso decide l'ordine, che procede e segnala il caso all'AGCOM.

Il sito me l'ha fatto un'agenzia: queste cose toccano a lei?

Gli obblighi sono della tua attività: la partita IVA è tua, e il titolare dei dati di chi ti scrive sei tu. Chi ti ha fatto il sito può aiutarti a sistemarli; per i dubbi di legge il riferimento resta il commercialista o un avvocato.

Se vuoi, guardiamo il tuo sito e ti diciamo quali di queste voci mancano.

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Da dove vengono queste informazioni

33 fonti ufficiali

Ogni punto viene dai testi di legge su Normattiva, EUR-Lex e Gazzetta Ufficiale e dalle pagine del Garante privacy, dell'Agenzia delle Entrate e del MIMIT, aperti il 30 settembre 2026. Questa guida non è una consulenza legale: per il tuo caso senti il commercialista o un avvocato.

  • Normattiva · DPR 633/1972, art. 35 c. 1, testo in vigore al 30/09/2026: partita IVA «nella home-page dell'eventuale sito web»; abrogato dal 1/1/2027 · fonte
  • Normattiva · D.Lgs. 19 gennaio 2026 n. 10, Testo unico IVA: art. 68 c. 1 (stessa regola), artt. 170 e 171 (abrogazione dell'art. 35 e applicazione dal 1° gennaio 2027) · fonte
  • Agenzia delle Entrate · Risoluzione n. 60/E del 16 maggio 2006: l'obbligo vale per tutti i soggetti IVA, anche con un sito solo pubblicitario · fonte
  • Normattiva · Codice civile, art. 2250: dati delle società negli atti e, all'ultimo comma, sul sito delle società dei capi V, VI e VII (S.p.A., S.a.p.A., S.r.l.) · fonte
  • Normattiva · D.Lgs. 70/2003, art. 7: informazioni generali obbligatorie del prestatore (lett. a-i, professioni regolamentate alla lett. f) e obbligo di aggiornarle · fonte
  • Normattiva · D.Lgs. 70/2003, art. 2: definizione dei servizi della società dell'informazione · fonte
  • EUR-Lex · Direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, considerando 18: servizi non pagati dal destinatario, come l'offerta di informazioni o comunicazioni commerciali in linea · fonte
  • Normattiva · DL 185/2008, art. 16 c. 6: le società indicano il proprio domicilio digitale al registro delle imprese · fonte
  • Normattiva · DL 179/2012, art. 5: domicilio digitale anche per le imprese individuali iscritte al registro delle imprese · fonte
  • Normattiva · D.Lgs. 70/2003, art. 12: informazioni prima dell'ordine nei contratti conclusi in rete · fonte
  • EUR-Lex · Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR): art. 6 (basi giuridiche), art. 12 (linguaggio semplice e chiaro), art. 13 (cosa dire quando raccogli i dati) · fonte
  • Garante privacy · FAQ sui cookie: n. 4 (statistiche assimilate ai tecnici), n. 5 (informativa sempre necessaria), n. 10 (banner da non riproporre), n. 11 (consenso anche senza banner), n. 12 (niente banner con i soli cookie tecnici), n. 13 (scorrere non è consenso), n. 14 (cookie wall) · fonte
  • Garante privacy · tema «Informativa»: informative semplici, anche con icone · fonte
  • Normattiva · Codice privacy (D.Lgs. 196/2003), art. 122: consenso per i cookie, eccezione per quelli tecnici · fonte
  • Garante privacy · Linee guida cookie e altri strumenti di tracciamento, provvedimento n. 231 del 10 giugno 2021 (GU n. 163 del 9/7/2021): statistiche, banner, scorrimento, X, cookie wall, sei mesi · fonte
  • Garante privacy · provvedimento del 9 giugno 2022 su Google Analytics e il trasferimento dei dati negli Stati Uniti · fonte
  • EUR-Lex · Decisione di esecuzione (UE) 2023/1795 del 10 luglio 2023: adeguatezza del quadro UE-USA per la protezione dei dati · fonte
  • Parlamento europeo · scheda del Digital Omnibus (aggiornata al 1/8/2026): proposta non approvata · fonte
  • Normattiva · DPR 137/2012, art. 4: pubblicità delle professioni regolamentate · fonte
  • Gazzetta Ufficiale · DL 69/2023 coordinato con la legge 103/2023 (GU n. 186 del 10/8/2023), art. 6: nuovo comma 525 della legge 145/2018 sulla pubblicità sanitaria · fonte
  • Normattiva · Legge 145/2018, art. 1, commi 525 e 536 nel testo in vigore: comunicazioni delle professioni sanitarie e segnalazione all'AGCOM · fonte
  • Ministero della Salute · Pubblicità delle professioni sanitarie (pagina aggiornata al 15/02/2023: riporta il testo del comma 525 prima del 2023; fa fede la Gazzetta Ufficiale) · fonte
  • Normattiva · Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005), art. 49: informazioni prima dell'acquisto, con la lett. n sulla garanzia legale nel testo in vigore dal 27/09/2026 (D.Lgs. 30/2026) · fonte
  • Normattiva · Codice del consumo, art. 51: pulsante «ordine con obbligo di pagare» · fonte
  • Normattiva · Codice del consumo, art. 52: recesso di 14 giorni · fonte
  • Normattiva · Codice del consumo, art. 59: eccezioni al recesso (beni su misura, beni che si deteriorano o scadono in fretta e altri casi) · fonte
  • Normattiva · Codice del consumo, art. 54-bis: funzione «recedere dal contratto qui», in vigore dal 19/06/2026 · fonte
  • Normattiva · D.Lgs. 31 dicembre 2025 n. 209 (attuazione della direttiva UE 2023/2673), che introduce l'art. 54-bis · fonte
  • Normattiva · Codice del consumo, art. 141-sexies: informazioni sugli organismi ADR · fonte
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